In questi giorni L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) sta inviando a chi si è registrato entro il 28 febbraio, la conferma dell'individuazione del soggetto come Essenziale, Importante o fuori ambito.
All'interno della comunicazione viene indicato anche il codice identificativo che è stato assegnato al soggetto e che dovrà essere utilizzato in occasione di tutte le comunicazioni con l'ACN.
Viene inoltre sancito il termine del 31 maggio 2025 per procedere all'inserimento e all'aggiornamento delle informazioni di cui all'art. 7 commi 4 e 5 del D. Lgs 138/2024, tramite il Portale dei Servizi.
Le informazioni richieste sono le seguenti:
Comma 4
"Dal 15 aprile al 31 maggio di ogni anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, tramite la piattaforma digitale di cui al comma 1, i soggetti che hanno ricevuto la comunicazione di cui al comma 3, lettere a) e b), forniscono o aggiornano almeno le informazioni seguenti:
a) lo spazio di indirizzamento IP pubblico e i nomi di dominio in uso o nella disponibilità del soggetto;
b) ove applicabile, l'elenco degli Stati membri in cui forniscono servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto;
c) i responsabili di cui all'articolo 38, comma 5, indicando il ruolo presso il soggetto e i loro recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono;
d) un sostituto del punto di contatto di cui al comma 1, lettera c) indicando il ruolo presso il soggetto e i recapiti aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono."
Comma 5
"I fornitori di servizi di sistema dei nomi di dominio, i gestori di registri dei nomi di dominio di primo livello, i fornitori di servizi di registrazione dei nomi di dominio, i fornitori di servizi di cloud computing, i fornitori di servizi di data center, i fornitori di reti di distribuzione dei contenuti, i fornitori di servizi gestiti, i fornitori di servizi di sicurezza gestiti, nonché i fornitori di mercati online, i fornitori di motori di ricerca online e i fornitori di piattaforme di social network, forniscono all'Autorità nazionale competente NIS, secondo le modalità di cui al comma 4, anche:
a) l'indirizzo della sede principale e delle altre sedi del soggetto nell'Unione europea;
b) se non è stabilito nell'Unione europea, l'indirizzo della sede del suo rappresentante ai sensi dell'articolo 5, comma 3, unitamente ai dati di contatto aggiornati, compresi gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono."
Per eventuali chiarimenti in relazione alla comunicazione ricevuta dall'ACN, è possibile formulare una richiesta tramite il Service Desk, canale preferenziale di riferimento ai sensi dell’articolo 31, comma 7, del D. Lgs 138/2024.
Articolo redatto interamente da 01 S.r.l. - Servizi Privacy