L’abitacolo di un’autovettura non rappresenta un luogo di privata dimora e quindi l’ex coniuge che installa un apparecchio gps all’interno della macchina per ascoltare le telefonate della ex moglie non compie il reato di interferenze illecite nella vita privata. È quanto chiarito dalla Cassazione, nella cui pronuncia non prende però in esame altre criticità.
Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte, il marito si sarebbe procurato indebitamente notizie attinenti alla vita privata mediante l’utilizzo di un dispositivo gps dotato di microfono, che aveva installato all’interno dell’autovettura della ex moglie per ascoltare le sue conversazioni intervenute all’interno del veicolo.
Con la sentenza n. 3446/24, la Cassazione ha chiarito che l’abitacolo di un’autovettura, in quanto spazio destinato naturalmente al trasporto dell’uomo o al trasferimento di oggetti da un posto all’altro e non ad abitazione, non può essere considerato luogo di privata dimora, salvo che esso sia strutturato (e venga utilizzato) come tale, oppure sia destinato in difformità dalla sua naturale funzione, a uso di privata abitazione, come ad esempio potrebbe avvenire nel caso di un camper o di una roulotte.
Con specifico riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 615 bis del Codice Penale, la Cassazione afferma quindi il principio secondo cui “non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata la condotta di colui che installi nell’auto di un soggetto un telefono cellulare, con suoneria disattivata e con impostata la funzione di risposta automatica. Oggetto, infatti, dell’articolo 615-bis del Codice Penale è la riservatezza della persona in rapporto ai luoghi indicati nell’articolo 614, tra i quali non rientra l’autovettura che si trovi sulla pubblica via”.
Naturalmente, anche se i giudici della Cassazione hanno precisato che tale escamotage non integra il reato di interferenze illecite nella vita privata, chiunque avesse in mente di precipitarsi a installare una microspia gps nell’auto dell’ex partner adottando le stesse modalità, deve tenere presenti anche altre criticità, come ad esempio il rischio di incappare in altre due fattispecie di reato come quello di molestia, previsto dall’articolo 660 del Codice Penale, o quello di stalking, previsto dall’articolo 612 bis del Codice Penale.
Inoltre, la posizione geografica di una persona e le sue conversazioni comportano sempre un trattamento di dati personali, per cui la presunta legittimità di tale trattamento deve superare il vaglio di un bilanciamento tra il diritto di difesa e le altre fondamentali libertà individuali (quale ad esempio il diritto alla riservatezza), e deve essere sempre rispettato il Regolamento UE 679/2016 (GDPR) con particolare riferimento alla finalità, ai tempi di conservazione e alle modalità di diffusione delle informazioni raccolte.
Se è vero che in sede penale la denuncia per interferenze illecite nella vita privata possa essere archiviata, non è inusuale però che successivamente una nuova denuncia venga riproposta con successo relativamente alla violazione della tutela dei dati personali, proprio perché non sono stati presi i dovuti accorgimenti e rispettati gli adempimenti previsti dalla normativa sulla privacy.
Meglio quindi evitare di improvvisarsi detective, o cedere alla tentazione della curiosità semplicemente perché la tecnologia lo permette, e nel caso tale indagine sia propria necessaria, il consiglio è quello di rivolgersi sempre ad un'agenzia investigativa dotata di regolare licenza prefettizia per valutare come è possibile muoversi senza cacciarsi nei guai.
News ripresa da FEDERPRIVACY