Con l’ordinanza n. 8375 del 23.03.2023, la Cassazione afferma che, ai fini di una contestazione disciplinare, risultano utilizzabili le riprese degli impianti di videosorveglianza installati per motivi di sicurezza ed orientati verso spazi accessibili anche a personale non dipendente.
Il fatto affrontato
Il lavoratore, educatore professionale, impugna giudizialmente la sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giorni, comminatagli dall’istituto datore per aver afferrato uno studente per la maglietta e averlo poi spinto procurandone la caduta per terra. La Corte d’Appello rigetta la predetta domanda, ritenendo legittima la condotta di parte datoriale venuta a conoscenza dell’accaduto grazie alle videoriprese delle telecamere installate nel plesso scolastico ai fini di sicurezza, senza alcuna violazione dell’art. 4 legge n. 300/1970.
L’ordinanza
La Cassazione – nel confermare la pronuncia di merito – afferma la legittimità dell’utilizzo delle riprese del sistema di videosorveglianza, ai fini della contestazione di un illecito, a condizione che le stesse siano valutate nell’ambito di un più ampio quadro probatorio.
Invero, secondo i Giudici di legittimità, tali riprese, se pure destinate ad altre finalità, quali la tutela della sicurezza, sono utilizzabili in quanto rispettose delle garanzie procedurali previste dall’art. 4, secondo comma, L. 300/1970.
Su tali presupposti, la Suprema Corte – ritenendo corretto l’iter procedurale seguito da parte datoriale e proporzionata la sanzione rispetto all’illecito – rigetta il ricorso proposto dal lavoratore.
News ripresa da Lavorosì