19 January, 2023

Amministrazione trasparente

Come già noto, il 13 agosto 2022 è entrato in vigore il D.Lgs. 104 del 27-06-2022 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea”, altrimenti detto Decreto Trasparenza,

(Leggi qui la nostra news al riguardo)

e tale Decreto ha avuto diversi risvolti per i datori di lavoro e le Pubbliche Amministrazioni. Per quanto concerne l'amministrazione trasparente, che già da prima imponeva l'obbligo alle PA della pubblicazione sul proprio sito web delle Determine, va tenuta ben presente la necessità di fare attenzione a ciò che si rende visibile per non incorrere in violazioni privacy. Il caso della Fondazione Teatro Regio di Torino, prende vita a seguito di un reclamo sporto da una dipendente, la quale lamentava la pubblicazione sul sito web della Fondazione di tre determine commissariali contenti dati personali particolari della reclamante stessa. Tali determine riportavano la sostituzione della reclamante dagli incarichi in considerazione del suo stato di malattia, recando in allegato l’attestato di malattia telematico, ed il trasferimento dei poteri e delle funzioni da responsabile in considerazione della sospensione cautelare adottata nei suoi confronti dalla Fondazione medesima.

Il Garante ha considerato:

a) la natura colposa della violazione ascrivibile ad una errata valutazione in ordine alla tipologia di dati da pubblicare nell’adempimento degli obblighi di trasparenza nonché ad un errore materiale (limitatamente alla pubblicazione degli attestati di malattia telematici) riguardante un caso isolato;

b) l’assenza di precedenti specifici a carico della Fondazione relativi a violazioni della disciplina in materia di protezione dei dati personali;

c) il ravvedimento posto in essere dalla Fondazione che, al fine di porre rimedio alla violazione, non appena ricevuta la notifica dell’avvio del procedimento da parte del Garante, ha provveduto ad oscurare i dati personali oggetto della doglianza ed ha provveduto ad organizzare corsi di formazione per tutto il personale;

d) la collaborazione con l’Autorità Garante nel corso dell’istruttoria del procedimento avviato.

In ragione dei suddetti elementi, valutati nel loro complesso, il Garante ha ritenuto di dover determinare l’ammontare della sanzione pecuniaria nella misura di euro 5.000,00.

Atto completo di ordinanza ingiunzione sul sito del Garante